Art. 14.
(Domanda di asilo presentata alla rappresentanza diplomatica).

      1. Qualora la domanda di asilo sia presentata alla rappresentanza diplomatica competente per territorio, la stessa rappresentanza procede all'audizione, della quale redige apposito verbale.
      2. La domanda di cui al comma 1 è presentata di persona o in forma scritta alla rappresentanza diplomatica oppure di persona tramite gli uffici di un'organizzazione non governativa (ONG) italiana presente nel Paese di dimora del richiedente e allo scopo autorizzata dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'interno. Le ONG trasmettono l'istanza alla rappresentanza diplomatica che procede ai sensi del citato comma 1. La stessa procedura si applica qualora la rappresentanza diplomatica riceva la domanda di asilo tramite gli uffici dell'UNHCR.
      3. La rappresentanza diplomatica decide di trasmettere la domanda di asilo alla Commissione nazionale, con parere positivo, quando dalle dichiarazioni fornite dal richiedente risultino elementi connessi alla definizione di cui all'articolo 2 o all'articolo 3 e il richiedente dimostri di avere un legame particolare con l'Italia. Tale legame può consistere nella residenza in Italia di familiari entro il quarto grado o in un soggiorno regolare precedente in Italia di più di trenta giorni o nella discreta conoscenza della lingua italiana o in motivi legati agli studi o all'occupazione lavorativa del richiedente.
      4. In mancanza degli elementi di cui al comma 3, la rappresentanza diplomatica invia gli atti alla Commissione nazionale con parere negativo motivato, comunque non vincolante.

 

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      5. In ogni caso la rappresentanza diplomatica invia gli atti entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di asilo, chiedendo alla Commissione nazionale di eseguire, se necessario, ulteriori indagini.
      6. La Commissione nazionale, previo nulla osta del Ministro dell'interno, autorizza l'ingresso del richiedente nel territorio nazionale nel caso di valutazione positiva degli elementi di cui al comma 3, e richiede al Ministro degli affari esteri il rilascio della documentazione necessaria per il trasferimento del richiedente. Le spese di viaggio sono poste a carico del richiedente, salvo che la Commissione nazionale decida che siano poste a carico dello Stato per motivi particolari. La Commissione nazionale può, nello stesso atto, riconoscere il diritto di asilo o la protezione sussidiaria al richiedente, qualora ritenga che non occorre un altro esame della domanda, o individuare la commissione territoriale competente per il territorio dove si trova il centro di seconda accoglienza scelto per l'accoglienza della persona, ai fini di procedere alla decisione sulla domanda di asilo. In mancanza degli elementi di cui al comma 3 o del nulla osta del Ministro dell'interno, la Commissione nazionale rigetta la domanda con provvedimento motivato, che trasmette alla rappresentanza diplomatica per la notifica al richiedente.
      7. È ammesso ricorso al TAR del Lazio, anche attraverso la rappresentanza diplomatica.